ICI

TASSE  E  TRIBUTI                                IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI                                        

 

Responsabile del procedimento

Dott.ssa Giuseppa Vacca

Tel. 0921-924163

 

 
 

 

Info ICI– Chi deve pagare

  L'I.C.I.- Imposta Comunale sugli Immobili istituita con Decreto Legislativo 504/1992 deve essere pagata:
- dai proprietari di fabbricati e aree fabbricabili situati nel territorio dello Stato. Qualora sull'immobile risulti costituito un diritto reale di usufrutto, di uso o di abitazione, obbligato al pagamento dell'I.C.I. non è il proprietario, ma il titolare del relativo diritto reale di godimento, restando pertanto completamente estraneo al prelievo fiscale il nudo proprietario dell'immobile. Si ricorda che tra i diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto reale di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 codice civile; è assimilabile a tale diritto, a titolo esemplificativo, quello spettante al socio di cooperativa edilizia, non a proprietà indivisa, sull'alloggio assegnatogli ancorchè in via provvisoria con verbale di assegnazione della cooperativa:
- dal superficiario
- dall'enfiteuta
- dal locatario finanziario
- dal concessionario di aree demaniali
- dal gestore dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico, ai sensi delle disposizioni del D.L. n° 351 del 25/9/2001 convertito nella Legge n° 410 del 23/11/2001.

Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in base alle percentuali di possesso.

Pagamenti -Modalità e termini di scadenza pagamenti anno 2011

 

Si ricorda che, ai sensi del comma 166 L. 27/12/2006 n. 297 (Finanziaria 2007), il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Non sono dovuti i versamenti di importo inferiore o uguale a euro 12,00 di imposta annua.
Il versamento dell'ICI complessivamente dovuta per l'anno in corso può essere effettuato scegliendo una delle due seguenti modalità :

  • IN DUE RATE, delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni in vigore l'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno applicando le aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso ed effettuando l'eventuale conguaglio sulla prima rata versata;
  • IN UNA SOLA RATA ANNUALE, da corrispondere entro il 16 giugno, calcolata applicando le aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso.

I cittadini possono rivolgersi per le opportune informazioni e verifiche presso i seguenti uffici:

  • UFFICIO ICI del comune di Cefalù – corso Ruggero n. 139 lunedì e venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 , mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 - Telefoni n. 0921/924143 / 0921924163 - FAX. 0921/924161

 

I versamenti devono essere effettuati a favore del concessionario della riscossione del comune tramite apposito bollettino di conto corrente postale n. 13160908 intestato a "Comune di Cefalù Servizio Tesoreria - I.C.I., oppure presso la Banca Popolare di Lodi e Banca Sviluppo. Dovunque si paghi, il modulo di versamento è identico ed è distribuito gratuitamente. Se il contribuente possiede più immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare un unico versamento. Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni Comune. In questo caso occorre indicare su apposito modulo di versamento il conto corrente postale del concessionario della riscossione dell'I.C.I. competente.  

 

 

Calcolo ICI - La base Imponibile

 

Per calcolare l'I.C.I. bisogna prima di tutto determinare il valore catastale dell'immobile, ossia la "base imponibile". A questo fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati o di terreni agricoli. Per i fabbricati, la base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%) e deve poi essere moltiplicata per i seguenti coefficienti:

100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (categorie catastali A, B, C escluse  A/10 e C/1)

50 per gli uffici, gli studi privati (categorie A/10) e gli alberghi, teatri, banche ecc (categoria D);

34 per i negozi e le botteghe (categoria C/1);

   per i fabbricati privi di rendita catastale o con rendita non definitiva, si deve utilizzare (eccetto i fabbricati D posseduti da società o imprese) la rendita presunta, cioè quella di immobili similari situati nella stessa zona;

   per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno in corso;

   

Le aliquote ICI per l’anno 2011

 

a)       7 per mille, aliquota ordinaria;

b)       5 per mille, aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

c)       7 per mille, area fabbricabile per i non residenti nel Comune di Cefalù;

d)       6 per mille, area fabbricabile per i residenti nel Comune di Cefalù;

 

Detrazione per abitazione principale: Euro 154,94

 

Quando presentare la comunicazione di variazione

Per espressa disposizione del regolamento in materia di I.C.I. del Comune di Cefalù, le variazioni avvenute nel corso dell’anno devono essere oggetto di comunicazione. Per la comunicazione può essere utilizzato l’apposito modulo distribuito gratuitamente dal Comune di Cefalù o scaricabile da questa pagina.

 I soggetti passivi hanno l’obbligo di comunicare su apposito modulo predisposto dal Comune la costituzione, la cessazione e la modificazione della soggettività passiva, entro 60 giorni dall’evento, con la sola individuazione dell’unità immobiliare interessata. La comunicazione effettuata dopo tale termine si considera omessa.

 Il termine entro cui presentare la comunicazione di variazione è quello entro cui si presenta la dichiarazione dei redditi. Ad esempio, per le comunicazioni relative all’anno 2007, il termine è il 31/07/2008 o il 31/10/2008 se viene presentata la dichiarazione dei redditi in via telematica.  Da questo termine sono escluse le società con esercizio finanziario non coincidente con l’anno solare.

La comunicazione deve essere spedita via posta al Comune di Cefalù –Ufficio Tributi  – Servizio I.C.I. – Corso Ruggero, 139 o consegnata nei giorni di Lunedì e Venerdì mattina dalle 10,30 alle ore 12,30 e mercoledì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

 

 

 

Detrazioni

 

Requisiti per immobile inagibile

 

L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione, sono riscontrabili nell'art.4 del Regolamento:

Ai fini dell’applicazione della riduzione alla metà dell’imposta prevista dall’art.8, comma 1, del Decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:

a)   il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, con

rischio di crollo;

b) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone

con rischi di crollo parziale o totale.

2. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

 

Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e/o collaterale

Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, sono equiparate alle abitazioni principali. Il superiore beneficio decorre dall’anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione prevista al comma precedente e viene concesso a seguito di istanza prodotta dal richiedente su modulo predisposto dal Comune.

  

Fabbricato parzialmente costruito

In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l’accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all’imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento.

Conseguentemente, la superficie dell’area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotte in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

 

Modulistica:

 

- Modello comunicazione di variazione ICI

 

REGOLAMENTO ICI

 

 

 

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