COSAP

      

        TASSE E  TRIBUTI         

 

 

 

   Responsabile del Servizio   

Dott.ssa Concetta Di Fatta

Tel. 0921-420294

 

1.      Info Cosap

2.      Criteri per la determinazione della tariffa del canone

3.      Importo di occupazione per metri quadri al giorno

4.      Riduzioni

5.      Esenzioni

6.      Sanzioni

7.      Versamento del Canone

8.      Documentazione

 

Info Cosap

 

Il Comune di Cefalù assoggetta l’occupazione, sia permanente che temporanea, di suolo sottosuolo e soprasuolo pubblico al rilascio della concessione da parte dell’Ufficio comunale competente ed al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 3, comma 149, lett. h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall’art. 63 del D. Lgs. n° 446/97.

Le occupazioni sono permanenti e temporanee.

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, avente disponibilità completa e continuativa dell’area occupata, indipendentemente dall’esistenza di manufatti o impianti. Le occupazioni permanenti, per la durata di almeno sei mesi, sono rinnovabili a seguito di richiesta, fino ad un massimo di anni sei e comunque può essere sempre negato il rinnovo, con preavviso di mesi tre, per ogni qualsiasi esigenza o utilità che il Comune ravvisi.

Sono temporanee le occupazioni di suolo pubblico di  durata non superiore a sei mesi.

 

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

 

 

La tariffa del canone è determinata dal Consiglio Comunale secondo una suddivisione in quattro categorie, come disposto dal Titolo II art.30 del vigente regolamento delle concessioni di suolo pubblico.

 Categoria I

Zona A: Piazza Duomo

-Categoria II

zona A1: Largo di Giorgio, Villa Comunale, via Monsignor Castelli, Piazza Marina, piazza Crispi, piazza Garibaldi, piazza Bagni cicerone, piazza C. Colombo e Lungomare G. Giardina;

zona A2: aree del centro storico non comprese nella zona A e A1, corso Ruggero, via C.O. di Bordonaro, via Vittorio Emanuele, via Umberto I, via Matteotti, Discesa Panamuro e vie adiacenti;

-          Categoria III:

-          Zona B aree della zona di espansione, delimitate perimetralmente dal passaggio a livello della Gallizza, dalla strada ferrata, da piazza Stazione, via Moro, piazza Diaz, via Cavour, via Bazzana, via Roma, vie parallele, perpendicolari e adiacenti a queste;

-          - Categoria IV:

-          zona C::aree del centro abitato non comprese nelle precedenti zone;

-          sona D: S. Ambrogio;

-          zona E: tutte le restanti aree del territorio comunale.

Importo di occupazione per mq al giorno

 

                                                     COMUNE DI CEFALU'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTI DI OCCUPAZIONE PER MQ. AL GIORNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA

 

1 CATEG.

 

2 CATEG.

 

3 CATEG.

 

4 CATEG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAVOLI E SEDIE (MARZO / OTTOBRE)

 

€ 0,26

 

€ 0,22

 

€ 0,18

 

€ 0,13

TAVOLI E SEDIE (NOVEMBRE / FEBBRAIO)

 

€ 0,11

 

€ 0,10

 

€ 0,08

 

€ 0,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIORIERE E SIMILI (MARZO / OTTOBRE)

 

€ 0,26

 

€ 0,22

 

€ 0,18

 

€ 0,13

FIORIERE E SIMILI (NOVEMBRE / FEBBRAIO)

 

€ 0,11

 

€ 0,10

 

€ 0,08

 

€ 0,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIOSCHI, ESPOSITORI E POSTEGGI

 

€ 0,26

 

€ 0,22

 

€ 0,18

 

€ 0,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARICO E SCARICO (PARTICOLARI ATTIVITA')

 

€ 0,26

 

€ 0,22

 

€ 0,18

 

€ 0,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FESTONI,TENDE E SIMILI

 

€ 0,15

 

€ 0,13

 

€ 0,09

 

€ 0,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSI CARRABILI SENZA MODIFICA SUOLO

 

€ 0,11

PASSI CARRABILI CON MODIFICA SUOLO

 

€ 0,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCATO SETTIMANALE

 

 

 

€ 0,66

 

€ 0,55

 

€ 0,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIERE, SAGRE E POSTEGGI OCCASIONALI

 

€ 1,32

 

€ 1,10

 

€ 0,88

 

€ 0,66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERE EDILI

 

€ 0,99

 

€ 0,79

 

€ 0,59

 

€ 0,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO

 

€ 0,13

 

€ 0,11

 

€ 0,09

 

€ 0,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO  SERVIZIO PUBBLICA

 

€ 1,05

UTILITA' PER SINGOLA UTENZA ANNUALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riduzioni

Hanno diritto alle riduzioni gli esercenti del settore della somministrazione, titolari di concessioni di suolo pubblico, regolarmente approvate, per la collocazione di tavoli e sedie, di fioriere e piante, che pagano il canone per almeno otto mesi all’anno, possono usufruire gratuitamente dello stesso suolo pubblico, per i quattro mesi di bassa stagione (novembre, dicembre, gennaio e febbraio), a condizione che prestino massima cura del verde e delle fioriere e che adeguano gli addobbi floreali ai temi prescelti dall’amministrazione, in particolare nei periodi di festività, celebrazioni e manifestazioni varie.Allo stesso modo i concessionari di suolo per la collocazione di fioriere in materiali naturali che mantengono le piante in buono stato di vegetazione per tutto l’anno, usufruiscono gratuitamente del suolo per i mesi invernali (novembre, dicembre, gennaio e febbraio) a condizione che fioriere e piante siano particolarmente curate in questo periodo invernale.Infine i titolari di concessioni per l’istallazione di tende e simili, che mantengono queste strutture installate per tutto l’anno, ma ne usufruiscono nei mesi estivi e non nei mesi invernali, hanno facoltà di non pagare il canone per i quattro mesi più freddi (novembre, dicembre, gennaio e febbraio), nella considerazione che le strutture non vengono smontate e pur tuttavia non vengono utilizzate.

 Esenzioni

Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

 

a)         occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a ventiquattro ore;

b)         commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base alle norme vigenti;

c)         occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;

d)         occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione e di , manutenzione o di sostituzione di infissi, nonché di lavori per l’eliminazione di intonaci e parti pericolanti di aggetti di ogni genere che abbiano durata non superiore a otto ore;

e)         occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all’esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni , ricorrenze e manifestazioni pubbliche, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili e decorosi;

f)          occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle otto ore;

g)         tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all’art.12 comma 1;

h)         esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a otto ore;

i)          occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;

k)         occupazioni di soprasuolo effettuate con balconi, verande, bow-window ed infissi in genere di carattere stabile che siano stati preventivamente autorizzati dagli organi competenti ed assentiti con atti amministrativi del responsabile del servizio di edilizia privata;

l)          occupazione di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all’interno del centro abitato - ai sensi del vigente Codice della Strada;

m)        occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi che siano stati preventivamente autorizzati dagli organi competenti ed assentiti con atti amministrativi del responsabile del servizio di edilizia privata;

n)         occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, e/o sindacale purché l’area occupata non ecceda i trenta metri quadrati;

o)         occupazioni effettuate dallo stato, dalla  Regione e dagli altri enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori di opere pubbliche per il periodo e per l’area strettamente necessari), da enti religiosi per l’esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all’art. 87, comma 1, lett. e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22. Dicembre. 1986, n0 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

p)         le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

q)         le occupazioni da parte dei mezzi di trasporto pubblico di linea in concessione;

r)          le occupazioni occasionali di durata non superiore a otto ore e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

s)         occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

t)          occupazioni di aree per lavori regolarmente autorizzati da eseguire all’interno del cimitero;

u)         le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;

 

2.         L’eventuale esenzione dal canone comporta comunque la necessità di sottostare alle procedure di cui al titolo I del presente regolamento e l’obbligo di munirsi della concessione.
 

Sanzioni

Sanzioni per violazioni.

 

1.         Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura da euro 100,00 ad euro 500,00.

2.         Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 verranno applicate in osservanza delle norme contenute nelle sezioni 1 e 2 della Legge n° 689 del 24/11/1981.

3.         Sono sempre fatte salve le sanzioni irrogabili ai sensi del vigente codice della strada per violazioni sulle prescrizioni dallo stesso fissate in ordine alla realizzazione di occupazioni.

4.         Restano sempre impregiudicate eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive in merito a rimozione coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.

5.         Contro gli atti emessi per la violazione del presente regolamento è ammesso ricorso secondo legge.

 

Sanzioni per occupazioni abusive e difformi.

 

1.         Le occupazioni di suolo pubblico prive della necessaria concessione o difformi dal provvedimento di concessione sono punite con una sanzione pari al rispettivo canone maggiorato del 50%.

2.         Le occupazione abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dagli organi preposti.

3.         Le occupazioni abusive permanenti verranno sanzionate con l’applicazione della maggiorazione del 50% rispetto al canone annuo dovuto.

 

Versamento del canone

Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dal ricevimento di ogni eventuale richiesta del Comune. L’importo deve essere versato in unica soluzione entro il 31 Gennaio di ogni anno -ovvero in 2 rate semestrali di eguale entità (aventi rispettivamente scadenza al 31 Gennaio e al 31 Luglio), qualora il canone da pagare ecceda euro 1.500.00. In caso di scadenza del pagamento al sabato o in giorni festivi, la stessa è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

2.         A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato prima dell’inizio dell’occupazione. Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento.

3.         In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l’interesse moratorio

- per frazione di mese - pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

4.         Il canone è dovuto annualmente in carenza di comunicazione modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 Dicembre, pena la reiscrizione del debito nella successiva annualità.

5.         In caso di accertato diritto di rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro tre anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d’anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

6.         L’importo complessivo del canone dovuto è arrotondato all’euro superiore.

 

Documentazione

Determina canone per le concessioni di suolo pubblico

Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico e per l’applicazione del relativo canone

 

 

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