TARSU

TASSE  E  TRIBUTI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

 

Funzionario Responsabile

Dott.ssa Giuseppa Vacca

Tel. 0921-924163/924150/924151

 

 

·         Info Tarsu – Presupposti della tassa

·         Categorie e tariffe Tarsu 2007-2008-2009-2010-2011-

·         Decorrenza della tassa

·         Denuncie

·         Pagamento della tassa

·         Agevolazioni

·         Riduzioni

·         Modulistica

·         Regolamento

 

 

Info TARSU

 

 

Presupposti della tassa

 

1.      La tassa è dovuta per l’occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento.

2.      Per l’abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all’abitazione ed al fabbricato.

3.      Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata secondo quanto riportato nella denuncia ed eventualmente accertato

 

 

 

Categoria e tariffe anni 2007-2008-2009-2010-2011

 

COD

 

CATEGORIA

TIPO

UNITA’ DI MISURA

IMPORTO

ANNO 2007

IMPORTO

ANNO 2008

IMPORTO

ANNO 2009/2010/
2011/2012

01

ABITAZIONE

misura

Metri quadri

1,6137

2,0978

2,5174

02

ALBERGHI E PENSIONI

misura

Metri quadri

3,1220

4,0586

4,8703

03

SUPERMERCATI

misura

Metri quadri

7,6489

9,9436

11,9323

04

CINEMA, SALE DA BALLO

misura

Metri quadri

1,9149

2,4894

2,9873

05

CIRCOLI

misura

Metri quadri

2,8410

3,6933

4,4320

06

STUDI PROFESSIONALI

misura

Metri quadri

5,7341

7,4543

8,9452

07

OSPEDALI

misura

Metri quadri

2,1855

2,8412

3,4094

08

NEGOZI IN GENERE

misura

Metri quadri

6,8268

8,8748

10,6498

09

AUTORIMESSE E PARCHEGGI

misura

Metri quadri

1,3634

1,7724

2,1269

10

STAB. IND. E ARTIG.

misura

Metri quadri

3,9337

5,1138

6,1366

11

SCUOLE

misura

Metri quadri

0,9573

1,2445

1,4934

12

LOCALI PUBBLICI - ASSOCIAZIONI

misura

Metri quadri

2,7265

3,5445

4,2534

13

BANCHE

misura

Metri quadri

8,1900

10,6470

12,7764

14

DISTRIBUTORI

misura

Metri quadri

5,7341

7,4543

8,9452

15

IMPIANTI SPORTIVI

misura

Metri quadri

2,7265

3,5445

4,2534

16

CABINE TELEFONICHE

misura

Metri quadri

7,6489

9,9436

11,9323

17

DEPOSITI

misura

Metri quadri

3,3823

4,3970

5,2764

18

RISTORANTI

misura

Metri quadri

6,4085

8,3311

9,9973

1A

ABITAZIONE UNICO OCCUPANTE

misura

Metri quadri

1,0759

1,3987

1,6784

1B

ABITAZIONI STAGIONALI

misura

Metri quadri

1,1206

1,4568

1,7482

2A

ALBERGHI RID. A 1/3

misura

Metri quadri

1,0408

1,3530

1,6236

2B

ALBERGHI STAGIONALI RID. 50%

misura

Metri quadri

1,5610

2,0293

2,4352

4B

CINEMA STAGIONALI

misura

Metri quadri

0,9471

1,2312

1,4774

7A

CASE DI CURA RID. 1/3

misura

Metri quadri

0,7285

0,9471

1,1365

8A

NEGOZI RIDOTTI 1/3

misura

Metri quadri

2,2790

2,9627

3,5552

8B

NEGOZI STAG. RIDOTTI 50%

misura

Metri quadri

3,3925

4,4103

5,2924

9A

PARCHEGGI RID. 1/3

misura

Metri quadri

0,4475

0,5818

0,6982

CS

CASE SPARSE

misura

Metri quadri

0,5403

0,7024

0,8429

X1

STAB. IND. E ARTIG. RID. 1/3

misura

Metri quadri

1,3111

1,7044

2,0453

X2

LOCALI PUB. – ASS. STAG. RID. 50%

misura

Metri quadri

1,3634

1,7724

2,1269

X3

DEPOSITI RID. 1/3

misura

Metri quadri

1,1343

1,4746

1,7695

X4

RISTORANTI STAGIONALI

misura

Metri quadri

3,1772

4,1304

4,9565

X5

LOCALI PUB. – ASS .RID. 1/3

misura

Metri quadri

0,9054

1,1770

1,4124

X6

LOCALI PUB.ASS.

misura

Metri quadri

0,9054

1,1770

1,4124

X7

RISTORANTI RID. 1/3

misura

Metri quadri

2,1398

2,7817

3,3380

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria e tariffe anno 2007Categoria e tariffe anno 20

 

DECORRENZA DELLA TASSA

 

1.      La tassa ai sensi dell’art. 64 del D. Lgs. n. 507/93 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.

2.      l’obbligazione decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza.

3.      la cessazione nel corso dell’anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all’abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4.      in caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l’utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentrante.

5.      lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall’ufficio comunale entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest’ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

 

DENUNCIE

 

Denuncia iscrizione

 

1.      I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. n° 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.

2.      Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell’uso dei locali e delle aree stesse.

 

3.      La denuncia deve contenere:

 

a)      l’indicazione del codice fiscale;

b)      cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;

c)      per gli Enti, Istituti, Associazioni, Società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

d)      l’ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l’uso cui sono destinati;

e)      la data d’inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

f)        la provenienza;

g)      la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

 

4.      E’ fatto obbligo all’amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 30/01/1997 e successivamente entro il 20 gennaio di ciascun anno, l’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato. In tale denuncia dovranno essere specificati coloro che detengono parti comuni in via esclusiva.

 

5.      L’Ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale.

 

6. Le denunce vanno fatte obbligatoriamente tramite gli appositi moduli predisposti dal Comune.

 

Denuncia di cessazione

 

La cessazione, nel corso dell'anno, della conduzione o occupazione dei locali e delle aree tassabili, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente Ufficio Tributi, dà diritto all’abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l’utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentrante.

Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall’Ufficio comunale entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva. Quest’ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

 

PAGAMENTO DELLA TASSA

 

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

  1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all’art. 4 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
  2. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori; fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario e riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo, nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.
  3. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a due mesi, la tassa è dovuta dal proprietario. Per i locali adibiti a civile abitazione affittati con mobilio per periodi non superiori all’anno, nonché per i locali adibiti ad autorimesse private locate a singoli posti auto, la tassa è dovuta dal proprietario.
  4. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residences, affittacamere e simili) la tassa è dovuta dal titolare dell’attività.

Il pagamento del tributo può essere effettuato presso l’Ufficio postale con apposito bollettino intestato a “Comune di Cefalù servizio tesoreria TARSU” c/c n° 70355417, o presso l’Ufficio economato del Comune tramite bancomat .

AGEVOLAZIONI

 

1.Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

 

a)      gli edifici e le aree destinati ed aperti ai culti ammessi dallo stato e tutti quelli annessi utilizzati esclusivamente per finalità sociali e religiose per i quali non vengono percepiti compensi in qualunque modo ed a qualsiasi titolo per l’utilizzazione da parte di terzi, la richiesta di esenzione deve essere comunque corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante che la cessione a terzi non viene fatta a fine di lucro. Sono esclusi dalle esenzioni previste nel presente comma, i locali adibiti ad uso diversi.

b)      I locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

c)      Scuole pubbliche e materne, elementari e medie inferiori;

d)      Comunità destinate al recupero dei tossicodipendenti;

e)      Le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadri utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi di quelli derivanti dalla pensione sociale dell’INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell’abitazione in oggetto;

f)        Le abitazioni occupate da soggetti ai quali viene riconosciuta dall’apposita Commissione comunale il diritto a fruire dell’assistenza continuativa;

g)      Le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 metri quadri. Per la parte inferiore ai 200 metri quadri, la superficie viene computata al 50% ai sensi del successivo art. 12 comma I°.

2.Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall’anno successivo.

3.Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l’applicazione della tariffa ridotta di cui al presente articolo; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione.

4.Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l’applicazione delle agevolazioni.

5.Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n.507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta.

 

RIDUZIONI

  1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite di cui al precedente art. 4.
  2. La tariffa ordinaria adottata per ciascuna categoria viene ridotta della misura sotto annotata nel caso di:

a)       abitazioni con unico occupante : 33%;

b)       agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;

c)       locali non adibiti ad abitazioni ed aree scoperte, nell’ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore ai sei mesi dell’anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività svolta: 33%;

d)       abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza o l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 33%;

e)       utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno in località fuori del territorio nazionale: 33%;

f)         la parte eccedente i 50 metri quadri, per le abitazioni di cui all’art. 11 comma 1° lettera e): 33%;

g)       attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un’accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico: 30%;

 

Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata con gli elementi di valutazione contenuti nella denuncia originaria integrativa o di variazione. La decorrenza si avrà dall’anno successivo.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l’applicazione della tariffa ridotta di cui al presente articolo; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione.

 

 

 

Modulistica:

 

 

Denuncia iscrizione

Denuncia cessazione

 

Regolamento

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