COMUNE DI CEFALU’ PROVINCIA DI PALERMO--------------------- La PROTEZIONE CIVILE, così come definita dall’art. 1 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225, ha il compito specifico di: “…tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi". Questi scopi sono confermati dall’art. 2 della Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67. Si tratta di protezione civile quando la gestione di un evento, per la gravità, la complessità e/o vastità dello stesso, richiede competenze plurime e l’intervento coordinato e sinergico di più Enti e/o Organizzazioni. La protezione civile è quindi un sistema complesso ed interdisciplinare, costituito da enti, istituzioni, aziende ed organizzazioni (componenti), operanti ciascuno nel campo di propria competenza, ma tutti insieme garantiscono un’azione completa per il soccorso in caso di evento calamitoso e finalizzata al superamento dell’emergenza, il tutto sotto la direzione ed il coordinamento del Sindaco, quale autorità di protezione civile (art. 15 L. 225/92).-------------------------------- PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE------- L’ufficio Protezione Civile predispone e aggiorna il Piano Comunale di Protezione Civile che è il supporto operativo al quale il Sindaco si riferisce per gestire l’emergenza con il massimo livello di efficacia. Infatti, il Piano è finalizzato alla salvaguardia della vita umana e del sistema ambientale. Inoltre, l’Amministrazione Comunale con il Piano viene dotata di un sistema in grado di definire le varie competenze e attività comunali nel campo della Protezione Civile fornendo le direttive per una gestione coordinata dei vari interventi di emergenza e di soccorso, al fine di ridurre al minimo i danni alle persone, alle cose ed all’ambiente a seguito del verificarsi, sul territorio comunale, di situazioni di emergenza. Le " ATTIVITA' " di protezione civile sono chiaramente individuate dall'art. 3 di quella che si può definire la "legge fondamentale" su cui l'intero sistema nazionale si basa, cioè la Legge 24 febbraio 1992 n. 225.Il suddetto articolo, al primo comma, riporta testualmente: "Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2". A questo proposito è essenziale rilevare come la protezione civile nel nostro Paese, nel corso degli anni, sia stata quasi sempre inquadrata quale specifica e puntuale opera di soccorso alle popolazioni colpite da disastri. Interventi quindi esclusivamente successivi rispetto agli eventi. Con l'avvento della citata Legge 225/1992 si è sviluppata una "nuova mentalità" in questo ambito, a seguito della quale la protezione civile viene vista ancora in un'ottica di struttura essenziale per la gestione dei soccorsi in un'emergenza ma anche (e soprattutto) quale sistema interdisciplinare fondamentale su cui basare l'opera previsionale e preventiva.
torna all'inizio del contenuto